Convenzione Comuni

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ………………………

L’anno duemila…………..il giorno ……………del mese di ……………e nella residenza comunale sita in ………………………….., via ………………………………,
TRA
Il Comune di ………………………… rappresentato dal Sig ………. nato a ………………….. il ……………………, e residente per la carica presso la Residenza Comunale di ……………………………….., in qualità di ……………………………………………………… del Comune stesso (codice fiscale n………………………….) in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n………del ………, esecutiva ai sensi di legge
E
L’Associazione iscritta al registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato………………., d’ora in poi denominata pure “Associazione”, con sede in …………………, via …………………………C.F……………………………., con Statuto registrato a …………………………il …………………al n………………..in persona del Legale Rappresentante Sig………………….., nato a ……………….. il ……………………… e residente in ………………………………., via …………………………., C.F…………………………..

PREMESSO
– Che si rende necessario perseguire le finalità di legge in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo, con particolare riferimento alle seguenti normative :
– Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo (L.14.08.1991, n. 281);
– Legge regionale sulla “Tutela e controllo degli animali da affezione” (L.R.26.07.1993, n.34) e relativo Regolamento (D.P.R. n.4359 dell’11.11.1993);
– Che il compito di controllo del randagismo felino è di competenza della Amministrazione Comunale in accordo con il Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente (ex L.281/91, D.P.G.R.4359/93 e L.R. 34/93 );
– Che è indispensabile l’individuazione e il controllo delle colonie di gatti randagi per problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animali anche ai sensi del DGR 7/4/2014 n.32-7387 dove al punto d) cita : “I gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione a nome del Comune competente per territorio”.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1)SCOPO DELLA CONVENZIONE
Nel quadro delle disposizioni di legge su elencate, la finalità presente in convenzione rientra nell’ambito dei principi generali dell’art.1 della Legge n.281/91 per cui “ Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna agli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”.
Le finalità di questa convenzione sono mirate al controllo delle colonie feline site sul territorio comunale, al loro progressivo esaurimento ed alla prevenzione dalla formazione di nuove colonie.
Le stesse devono perseguire, inoltre, la prevenzione di possibili zoonosi ed il controllo igienico sanitario del territorio.

Art.2)OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Programma che l’Amministrazione comunale intende proporre e attuare sul proprio territorio si articola nel seguente modo:
– Individuazione delle colonie feline presenti su tutto il territorio comunale;
– Evidenziazione della situazione sanitaria degli animali ed altre problematiche della colonia, con l’eventualesupporto del Servizio Veterinario Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti della A.S.L. TO 4;
– Indicazione delle priorità di intervento,prevedendo il numero dei soggetti da sottoporre a sterilizzazione chirurgica allo scopo di contenere e limitare la popolazione felina.
A tale riguardo si rileva:
– che il controllo sanitario e gli interventi di sterilizzazione delle colonie presenti in spazi o struttura pubbliche (parchi, giardini, impianti sportivi, aree urbane), devono essere effettuati dall’ “Associazione” tramite Medico Veterinario libero professionista secondo le indicazioni regionali della Direzione Sanità Pubblica, informando il Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio, ai fini di poter aggiornare l’inserimento in banca dati della colonia felina.
– Gli interventi di sterilizzazione su animali presenti in spazi di proprietà privata non sono interessati dalla presente convenzione , fatti salvi eventuali casi di ingestibilità da parte dei privati, e devono essere gestiti dai medesimi in maniera corretta in modo da rispettare il diritto al libero godimento della proprietà privata e delle relative pertinenze delle parti in comune anche ai sensi dell’art 1170 c.c.
– I vari soggetti pubblici o privati che intendono eseguire opere edili in zone interessate dalla presenza di colonie feline debbono provvedere, prima dell’inizio dei lavori e in fase di progettazione, ad identificare un’idonea collocazione temporanea e/o permanente per tali animali. L’ufficio comunale preposto potrà collaborare per l’individuazione del sito di collocazione, ubicato preferibilmente in zona adiacente al cantiere. Al termine dei lavori gli animali, potranno essere rimessi nel loro territorio d’origine ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art.3)IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE E DEL MEDICO VETERINARIO INCARICATO
L’Associazione si impegna:
– Ad effettuare il censimento su tutto il territorio comunale delle colonie felinesegnalate in Comune.
– A concordare con il Comune un programma d’interventi da sviluppare secondo le priorità rilevate, e le disponibilità finanziarie di Bilancio.
– L’inizio delle operazioni di sterilizzazione dovrà essere comunicato, in accordo con il Comune, al Servizio Veterinario competente ai fini di registrare la colonia in banca dati regionale (Arvet), e poter far sì che il Medico Veterinario libero professionista incaricato inizi a registrare i gatti sterilizzati e identificati con microchip afferenti alla colonia.
– Dovrà essere inoltre affissa apposita cartellonistica che informi la popolazione che nei giorni stabiliti inizieranno le operazioni di sterilizzazione dei gatti, al fine di evitare che quelli di proprietà si trovino accidentalmente catturati.
– Durante l’intervento di sterilizzazione sarà effettuata l’identificazione con microchip e l’amputazione della punta dell’orecchio (apicectomia auricolare). Questa procedura andrà effettuata secondo quanto previsto dalla nota ministeriale DGSA F0000766P del 17/01/2012 “L’apicectomia auricolare deve essere effettuata subito dopo l’intervento di sterilizzazione,con il soggetto in anestesia profonda, nel rispetto delle buone prassi veterinarie; siesegue quindi il taglio della punta della pinna auricolare non oltre i 7mm. dall’estremità”. L’apicectomia viene eseguita sull’orecchio destro per i soggetti maschi e sul sinistro per le femmine. Questa procedura ha la finalità di permettere un controllo visivo immediato di eventuali nuove introduzioni di gatti che, se velocemente catturati e sterilizzati, non rischiano di vanificare il lavoro già svolto, ed inoltre evita il trauma di una seconda cattura a gatti che sono già stati sottoposti ad intervento chirurgico.
– A controllare le colonie per individuare eventuali nuovi arrivati da curare e/o sterilizzare, catturare e trasportare gli animali per il controllo sanitario al Medico Veterinario libero professionista incaricato.
– Trasmettere al Comune e al Servizio Veterinario dell’A.S.L la fine delle operazioni di sterilizzazione effettuate.
– Provvedere al ritiro definitivo dalla colonia di animali che per provata condizione non vi possono più soggiornare, appoggiandosi a volontari e/o a Persone di loro conoscenza.
– Occuparsi del ritiro e della cura di gatti feriti e/o malati e del loro successivo reinserimento nella colonia.
– L’Associazione si impegna al ritiro di animali della colonia felina che non possono più vivere all’aperto (anziani e/o malati), e di animali che rischiano di essere abbandonati per decesso del loro proprietario, avvalendosi di propria struttura od appoggiandosi a volontari od ancora a Persone di sua conoscenza.

Art. 4) AFFIDO DELLE COLONIE
– L’Autorità comunale individua il nominativo e recapito dellaPersona responsabile della colonia incaricata di garantire il mantenimento sia del benessere animale sia di una corretta igiene ambientale.
– Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla somministrazione di cibo, che dovrà essere effettuata dallaPersona autorizzata, in maniera ordinata econ rimozione degli eventuali avanzi.

Art. 5) STERILIZZAZIONE
– I Medici Veterinari liberi professionisti preposti dovranno attenersi alle tipologie di
intervento considerate dalla presente Convenzione, e ritenute idonee per
il conseguimento degli obiettivi prefissati in sede programmatica che
sono :
a) per le femmine:
ovariectomia bilaterale
ovarioisterectomia da praticarsi sui soggetti con gravidanza in atto e/o
con patologie manifeste a carico dell’utero;
La scelta è insindacabilmente fatta dal Medico Veterinario libero professionista in
fase operatoria.
b)per i maschi:
orchiectomia bilaterale anche per i soggetti monorchidi o criptorchidi
(quando possibile).
– Non sono ammesse,relativamente agli adempimenti della Convenzione,
altre pratiche chirurgiche comunque finalizzate al controllo della
riproduzione (salpingectomia,isterectomia,vasectomia,…).
– L’intervento chirurgico dovrà essere eseguito secondo i dettami correnti
della medicina operatoria veterinaria ed in anestesia generale,secondo il
protocollo in uso presso la struttura.
– Il materiale da sutura, privo di azione irritante per i tessuti, dovrà
obbligatoriamente rispondere ai requisiti di massima sterilità, di completa
assorbibilità su tutti i piani interessati, cute compresa.
– Deve essere garantito un adeguato periodo di osservazione postoperatoria,
necessario al superamento dell’ anestesia chirurgica. Il Medico Veterinario libero professionista potrà, a suoinsindacabile giudizio, non procedere all’esecuzione dell’intervento di sterilizzazione qualora fossero presenti controindicazioni in relazione allo stato di salute rilevato al momento dell’esame obiettivo generale o all’indagine anamnestica.

Art. 6)IMPEGNI DEL COMUNE (indicare gli aspetti economici, tenendo conto che non esistono più, con il decreto Bersani,tariffari ufficiali dell’Ordine dei Medici Veterinari.

Luogo e data, ……………….
Per l”Associazione”: ……………………..
Per il Comune:…………………………………