Convenzione comuni

COMUNE DI…….

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

REP. N. ……..

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ……………. E L’ASSOCIAZIONE EPOREDIANIMALI PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA DEI GATTI RANDAGI.

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L’anno  …………………., addì ………………. del mese di …………. in ……………., nella  Residenza Municipale, con la presente scrittura privata a valere per ogni effetto di legge;

TRA

– La/il Sig/ra…………………. , che dichiara di comparire e di agire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto  e nell’interesse del  Comune di ……………..  che rappresenta;

e

– La Sig.ra Faggian Silvia, che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell’interesse della Associazione EporediAnimali, che rappresenta nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante.

VISTO:

  1. che la Legge n. 281 del 14.08.1991 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” ha tracciato le principali direttive sul tema;
  2. che la Legge Regionale n. 34 del 26.07.1993 “Tutela e controllo degli animali da affezione” ha ribadito l’obbligo, peraltro preesistente dal 1954, che i Comuni, singoli o associati, dispongano di un servizio per la cattura e la custodia dei gatti randagi;
  3. che con D.P.G.R. n. 4359 del 11.11.1993 è stato emanato il regolamento di attuazione della L.R. 34/93;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

EporediAnimali si presta ad aiutare il Comune sottoscrivente nella cattura e sterilizzazione dei gatti vaganti, seguita da reimmissione sul territorio dei soggetti, che rimarranno stanziali nell’area in cui è ubicata la colonia felina, ove si dovrà porre un cartello identificativo della colonia e un punto di somministrazione cibo, possibilmente in piccola struttura che prevenga lo spargersi di ciotole e piattini.

I soggetti idonei al riaffido e i cuccioli saranno portati nel rifugio dell’associazione, ubicato a Ivrea, Piazzale del Mercato, se la situazione sanitaria e gli spazi disponibili lo permetteranno.

ART. 2 – DURATA

La convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal …………….…..con scadenza ………………………..

ART. 3 – GESTIONE OPERATIVA DEL RIFUGIO E SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO

I servizi saranno svolti dall’associazione EporediAnimali, che vi provvederà direttamente.

ART. 4 – CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL RIFUGIO

EporediAnimali si impegna a fornire al Comune Convenzionato che ne faccia richiesta qualsiasi delucidazione a garanzia della massima trasparenza e provvederà a redigere annualmente, sempre a richiesta dell’interessato, un resoconto sulle attività svolte.

ART. 5 – CATTURA DEI GATTI E PERIODO DI OSSERVAZIONE SANITARIA

EporediAnimali, previo preavviso da parte dell’Autorità Comunale o, se necessario, del Servizio Veterinario dell’ASL o della Forza Pubblica (CC, PS, CFS, GDF), della presenza di gatti siti in colonie feline, provvederà alla loro cattura con metodi appropriati. La cattura degli animali, sarà effettuata esclusivamente da personale addestrato e adeguatamente attrezzato.

ART. 6 – TRASFERIMENTO GATTI

I gatti catturati saranno restituiti al legittimo proprietario qualora presente, al quale verranno addebitate le spese di custodia ed eventuali cure. I gatti risultati sprovvisti di proprietario potranno essere ceduti a privati che ne facciano richiesta, nei tempi e modi previsti dalla Legge. EporediAnimali garantisce, ai sensi delle vigenti normative, che i gatti catturati non saranno ceduti per eventuali sperimentazioni.

Si specifica inoltre che i gatti trasferiti al Rifugio di Ivrea rimarranno di proprietà del Comune fino all’affidamento a nuovo proprietario o alla loro morte. Non potranno essere considerati a carico di EporediAnimali.

ART. 7 – SOPPRESSIONE GATTI

In base alla normativa vigente i gatti ricoverati nella struttura potranno essere soppressi esclusivamente in modo da non causare sofferenze all’animale, ad opera di medici veterinari, solo se gravemente malati incurabili.

ART. 8 – MANTENIMENTO GATTI

Ai gatti ricoverati presso il rifugio si dovrà:

  1. garantire la somministrazione di acqua pulita e di alimenti almeno una volta al giorno, in quantità e qualità adeguate alle esigenze di ogni singolo animale;
  2. provvedere periodicamente al controllo dello stato di salute di ogni gatto ricoverato e, nel caso anche presunto di sofferenza, malattia o morte degli animali, adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti del caso.

ART. 9 – INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE

EporediAnimali dovrà:

  1. provvedere a mantenere in buone condizioni igieniche tutta l’area del rifugio, provvedendo giornalmente a lavaggio e pulizia da escrementi e avanzi di cibo;
  2. provvedere alla manutenzione dei locali, delle attrezzature e dell’area di pertinenza del rifugio.

ART. 10 – GESTIONE SANITARIA

La gestione sanitaria del rifugio non è garantita dal Servizio Veterinario dell’ASL TO4, pertanto EporediAnimali si avvarrà di convenzioni con veterinari privati per assicurare il benessere degli animali.

ART. 11 – RAPPORTI FINANZIARI – CORRISPETTIVO A CARICO DEL COMUNE CONVENZIONATO

La spesa di gestione annua comprensiva del trasferimento al rifugio, è quantificata in euro 0.50 (cinquanta centesimi) per abitante annui. EporediAnimali di riserva altresì di richiedere un adeguamento della tariffa a fronte di particolari situazioni di criticità relativamente al numero di cani catturati e mantenuti.

Tale richiesta potrà essere fatta entro il mese di settembre dell’anno di gestione per l’anno successivo.

Il pagamento andrà effettuato in un’unica soluzione, entro tre mesi dall’intervento di cattura a sterilizzazione, tramite bonifico bancario sul conto corrente Banca Prossima Gruppo S.Paolo con IBAN IT18 Z030 6909 6061 0000 0132 864, intestato a EporediAnimali.

ART. 12 – COLLABORAZIONE DA PARTE DEL COMUNE CONVENZIONATO

Qualora risultasse difficile individuare la località ove accalappiare l’animale, il Comune sottoscrivente si impegna ad affiancare al volontario di EporediAnimali una persona con buona conoscenza del territorio.

ART. 13 – ONERI DI MANUTENZIONE

Sono a carico di EporediAnimali Servizio tutti gli oneri relativi ad eventuali interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della struttura del rifugio..

ART. 14 – CONTROLLI

Il Comune sottoscrivente ha facoltà di effettuare accertamenti e verifiche, disporre sopralluoghi anche senza preavviso, nel caso ritenga opportuno controllare le modalità di espletamento del servizio.

ART. 15 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune può richiedere la risoluzione della convenzione, senza che ciò comporti oneri:

  1. per motivi di interesse pubblico specificati in apposita deliberazione di Giunta;
  2. in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
  3. per violazione dei tempi di intervento stabiliti, per più di 5 volte l’anno, notificata regolarmente;

ART. 16 – RESPONSABILITA’ DI EPOREDIANIMALI

L’associazione assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose arrecati al Comune o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori, anche esterni, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, e dovrà tutelarsi con adeguata copertura assicurativa di cui al seguente articolo.

ART. 17 – COPERTURA ASSICURATIVA

EporediAnimali garantisce la copertura assicurativa per eventuali danni dei cani arrecati a terzi.

Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso il Comune entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula dell’atto.

ART. 18 –  DIRITTO DI RECESSO

EporediAnimali potrà recedere dall’impegno sottoscritto (con valide motivazioni) con un preavviso di tre mesi (3) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al Comune.

ART. 19 – ADOZIONI

EporediAnimali ed il Comune dovranno porre la massima cura nel mettere in atto azioni utili al fine di incentivare le adozioni, anche attivando opportune campagne di sensibilizzazione.

ART. 20 – RINVII

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all’esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Ivrea.

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Letto, confermato e sottoscritto.

  1. IL COMUNE DI ………….. – ……………………

 

  1. EPOREDIANIMALI – IL PRESIDENTE Silvia Faggian

 

 

 

 

 


NOTA X SILVIA: 

Art. 56. Convenzioni
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.