Disegno di legge – febbraio 2019

Il disegno di legge si può leggere nel pdf allegato. Si riportano qui alcuni passi più utili. 

Il presente disegno di legge è teso ad introdurre norme più stringenti quanto alla tutela degli animali, di fatto, inattuata, sia in ragione della esiguità delle pene previste per i reati in danno degli animali, sia dell’inesistenza di qualsivoglia forma di controllo da parte delle forze dell’ordine sul fenomeno.

Le persone che commettono un singolo atto di violenza sugli animali sono più portate a commettere altri reati rispetto a coloro che non hanno abusato di animali. Il 46 per cento degli assassini seriali, durante l’adolescenza, ha maltrattato degli animali, mentre l’86 per cento delle donne vittime di abusi aveva segnalato violenze nei confronti dei proprio animali. É possibile affermare che il contrasto alla crudeltà sugli animali possa costituire, in generale, un efficace strumento di prevenzione del crimine. É fondamentale, dunque, l’approccio che le Forze dell’ordine dovrebbero assumere nelle indagini sui casi di maltrattamento di un animale, da considerarsi quali pericolosi campanelli d’allarme.

Si perseguono: maltrattamento di animali, uccisione di animali, reati venatori, abbandono e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, uccisione di animali altrui, esche nocive o pericolose, traffico di cuccioli, combattimenti tra animali e competizioni non autorizzate, spettacoli e manifestazioni vietati. La violenza può essere intenzionale e diretta, oppure indiretta e derivante dalle condizioni innaturali di vita alle quali è costretto l’animale. Vi sono collegamenti alla malavita organizzata e alla circolazione di denaro per scommesse illegali, come i casi di combattimenti clandestini, di corse illegali di cavalli, i canili, i rifugi e il traffico di animali.

Il disegno di legge si caratterizza, inoltre, per i seguenti aspetti: la disciplina del sequestro di animali vivi, con il loro affidamento, in via definitiva, ad associazioni; l’inserimento di una specifica sezione riguardante i reati perpetrati sugli animali nella banca dati dei reati delle Forze di polizia; la tutela della biodiversità.

In particolare, il comma 1 interviene sul titolo IX-bis del codice che, nel libro secondo, dedicato ai delitti, prevede delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-bis a 544-sexies). Rispetto alla normativa vigente, il disegno di legge modifica la rubrica del titolo IX, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali, in modo da precisare che oggetto della tutela penale sia direttamente l’animale e non più l’uomo, colpito nei sentimenti che prova per l’animale; ipotesi aggravata di spettacoli o manifestazioni vietati (articolo 544-quater, secondo comma, del codice penale); della modifica della fattispecie di « maltrattamento di animali », di cui all’articolo 544-ter del codice penale, specificando che le sevizie possono anche avere carattere sessuale; dell’ampliamento della fattispecie fino a ricomprendervi la condotta – attualmente punita a titolo di contravvenzione, ex articolo 727, secondo comma, del codice penale – di colui che « detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di sofferenze »;

L’articolo 7 prevede, nella banca dati delle Forze di polizia, l’istituzione di una specifica sezione relativa ai reati su animali. Nella banca dati dovranno essere inserite le seguenti categorie di reati: abbandono; abuso internazionale e torture; abuso organizzato; abusi sessuali.

L’articolo 10 introduce nel nostro ordinamento il divieto di importazione, cessione o utilizzo di alcune tipologie di collari e, salvo che il fatto costituisca reato, connette alla violazione del divieto una sanzione amministrativa. In particolare, i dispositivi vietati sono i seguenti (comma 1): collari elettronici; collari elettrici; collari con le punte; collari a strozzo; collari a semi-strozzo. Sono invece leciti i collari dotati unicamente di sistema di controllo satellitare GPS (comma 2).

I proponenti auspicano che il presente disegno di legge – in linea con le evidenze scientifiche della psichiatria, della criminologia, della medicina veterinaria e dell’etologia – sia presto calendarizzata in Parlamento e diventi in tempi brevi legge dello Stato.

ddl-tutela-animali-1078-2019 pdf